Bonsignore (CIMO Sicilia): “Direttiva RUAS n. 6 bis illegittima, scarica sui medici responsabilità non previste. Chiediamo immediata revoca”
La direttiva impone ai medici ospedalieri, per ogni paziente dimesso, la sottoscrizione di una dichiarazione allegata alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), con la quale si attestano non solo la corretta compilazione della stessa, ma anche il controllo integrale dell’intera cartella clinica
Dott. Giuseppe Bonsignore segretario regionale Cimo Sicilia
Il Segretario Regionale della CIMO Sicilia Giuseppe Bonsignore, in una nota,esprime ferma opposizione alla Direttiva del Responsabile Unico per l’Assistenza Sanitaria Regionale (RUAS) n. 6 bis, contestandone la legittimità e denunciando un grave squilibrio nell’attribuzione delle responsabilità professionali ai dirigenti medici. La direttiva impone ai medici ospedalieri, per ogni paziente dimesso, la sottoscrizione di una dichiarazione allegata alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), con la quale si attestano non solo la corretta compilazione della stessa, ma anche il controllo integrale dell’intera cartella clinica. Inoltre, il documento richiama responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, configurando un ulteriore aggravio formale e sostanziale a carico del medico.
Secondo CIMO Sicilia, tale imposizione è giuridicamente infondata e illegittima per diversi motivi. In primo luogo la duplicazione delle responsabilità del medico dimettente poiché è già prevista dalla normativa vigente (DM 380/2000), rendendo superflua e impropria un’ulteriore dichiarazione formale; l’attribuzione indebita di responsabilità: la cartella clinica è un atto complesso, redatto da più professionisti, ciascuno responsabile delle proprie annotazioni. Non esiste alcun obbligo normativo che imponga al medico dimettente un controllo integrale dell’intero documento; la violazione dei principi normativi e organizzativi: la direttiva altera il corretto riparto delle responsabilità tra professionisti e direzione sanitaria, sovrapponendo responsabilità individuali e organizzative; uso improprio della dichiarazione sostitutiva: il ricorso agli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 appare incongruo, in quanto tale strumento è destinato a semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non a rafforzare obblighi professionali già disciplinati e contrasto con il CCNL vigente: le responsabilità relative alla compilazione e gestione della cartella clinica sono già chiaramente definite dal CCNL 2019–2021, che prevede obblighi e sanzioni disciplinari in caso di negligenza, senza necessità di ulteriori dichiarazioni.
“La direttiva introduce un obbligo non previsto da alcuna fonte primaria o contrattuale – sottolinea Bonsignore– e rappresenta un pericoloso precedente che espone i medici a responsabilità generalizzate e non dovute, con evidenti ricadute sul piano professionale e legale”. “Alla luce di tali criticità –aggiunge Bonsignore– CIMO Sicilia chiede l’immediata revoca della direttiva, in particolare dell’allegato 1 bis, riservandosi di intraprendere tutte le azioni legali necessarie a tutela dei dirigenti medici”. Bonsignore concluderibadendo la “necessità di interventi orientati alla formazione e al miglioramento dei processi organizzativi, piuttosto che all’introduzione di adempimenti burocratici illegittimi che rischiano di compromettere l’equilibrio del sistema sanitario”.

