Diploma Magistrale e reinserimento in Gae: il Consiglio di Stato rimette in discussione la decisione dell’Adunanza plenaria
“Come è noto – spiegano i legali dello studio Leone-Fell – l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con Sentenza 11/2007, aveva infatti determinato il depennamento di migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 200/2001 e il conseguente licenziamento di quanti tra loro avevano nel frattempo ottenuto l’assunzione in ruolo da Gae. Il Consiglio di Stato, in particolare, rilevava sia la tardiva presentazione del ricorso, sia la natura non abilitante del titolo di studio magistrale ante 2001”.
Infatti, secondo quanto osservato dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, “Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico”.
Inoltre, “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ebbene, la medesima questione è stata oggi rimessa nuovamente alla cognizione dell’Adunanza Plenaria da parte del medesimo Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato oggi “ritiene di dover rimettere nuovamente all’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con separata ordinanza ed ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., la questione inerente all’iscrizione nelle GAE dei soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nella prospettazione attorea, l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto affermato e dianzi citato”.
“Si aprono adesso nuove prospettive per migliaia di docenti che nel 2018 sono stati depennati dalle Gae in quanto in possesso del solo diploma Magistrale – precisano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell. Da anni siamo al fianco dei docenti nelle loro battagli e per questa ragione abbiamo deciso di offrire assistenza gratuità sulla possibilità di fare appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza che ha rigettato l’istanza di inserimento in Gae sulla base della decisione dell’Adunanza Plenaria”.
“Oltre a presentare appello per essere riammessi in graduatoria e ritornare ad ottenere in futuro contratti di lavoro – concludono i legali – tutti i docenti che sono stati licenziati possono adesso impugnare il licenziamento illegittimo innanzi al competente Tribunale del lavoro”.