Ex Lsu di una cooperativa, vince ricorso contro Ministero dell’Istruzione, grazie ad una sentenza della Corte d’Appello di Palermo

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Il lavoro svolto da precario gli verrà riconosciuto ai fini giuridici ed economici 

cassata badami

Cassata e Badami

Il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, del servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Palermo con una sentenza  (n.24/2026 dello scorso 12 gennaio) in risposta ad un ricorso presentato dalla Cisl Scuola Palermo Trapani assistita dai legali Alessio Ardizzone e Christian Conti, a favore di un lavoratore formalmente dipendente delle cooperative sociali, che chiedeva al Ministero dell’Istruzione, il riconoscimento del servizio pre ruolo, svolto di fatto alle dipendenze del Ministero stesso,  quale collaboratore scolastico, e il conseguente collocamento nella corrispondente fascia di stipendio e il pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato se fosse stato correttamente inquadrato. I giudici della Corte d’Appello hanno riconosciuto il ricorrente, un ex Lsu, “titolare di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici”, perché di fatto, il lavoratore era nella piena disponibilità dell’amministrazione scolastica che disponeva dello stesso, tramite ordini di servizio, regolando le ferie e i permessi che erano richiesti direttamente al dirigente scolastico, e non alla cooperativa dalla quale proveniva.

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“Una importante vittoria per il mondo del lavoro precario della scuola e per il sindacato – spiegano Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e  Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani -, che da valore al lavoro di fatto svolto da tanti lavoratori precari della scuola che sono fondamentali per le istituzioni scolastiche, e alle battaglie del sindacato a favore della tutela dei diritti e del riconoscimento del servizio realmente svolto da tanti operatori del settore”. A supporto della decisione della Corte, c’è anche la legge sulla stabilizzazione (n. 205/2017) che aveva espressamente considerato i collaboratori scolastici, ex coop, come lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze del Ministero.  Secondo la Corte d’Appello di Palermo dunque, vi sarebbe, quindi, “un’evidente discriminazione nel non considerare valido il servizio pre-ruolo svolto dai collaboratori scolastici ex LSU formalmente dipendenti delle cooperative (come in questo caso) e invece considerarlo valido per i collaboratori scolastici ex LSU con contratti di co.co.co. a parità di funzioni/servizi resi”.  

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